06
Apr

La nuova Tari: gli effetti del Dlgs. 116/2020

Il restyling della Tari, inevitabile a seguito delle modifiche sostanziali apportate nel settembre 2020 al Testo Unico Ambientale (T.U.A.), sta prendendo definitivamente forma. Come noto il Dlgs. 116/2020 ha rivoluzionato alcuni punti cardine della Normativa Nazionale dei rifiuti al fine di recepire quanto predisposto dalla Direttiva UE n. 2018/851, intervenendo in modo radicale sui contenuti della parte IV dell’originario D.Lgs. n.152/2006. Una sostanziale novità riguarda la definizione di rifiuto urbano nella quale vengono ricompresi oltre ai rifiuti prodotti dalle utenze domestiche anche i rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dalle utenze non domestiche e quelli che per caratteristiche sono simili per qualità ai rifiuti domestici. Recepita questa definizione di rifiuto urbano, il nuovo comma 10 dell’art.238 del Dlgs 152/2006 stabilisce che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di  cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli  avviati  al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che  effettua l’attività  di  recupero  dei  rifiuti  stessi  sono  escluse  dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla  quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze  effettuano  la  scelta  di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso  al  mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro  richiesta  dell'utenza  non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima  della scadenza quinquennale”. Le modalità per la comunicazione del distacco dal servizio pubblico sono demandate a ciascun Comune o Ente gestore che provvederà ad emanare apposito regolamento, mentre per quanto concerne le tempistiche, il comma 5 dell’art. 30 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) ha stabilito che la scelta delle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ciascun anno. Seppur tortuosa, la strada da percorrere, con una pandemia in corso e la metodologia ARERA da rispettare, sembra essere ben delineata, ma non è proprio tutto così semplice come lasciano intendere. Alla data del 31 maggio si va infatti ad aggiungere un altro termine perentorio stabilito dal Dl 41/2021 e a cui dovranno sottostare tutti gli enti locali, ovvero la scadenza del 30 giugno per l’adozione delle tariffe Tari all’interno del Pef. Le due scadenze ravvicinate rischiano di complicare l’iter procedurale della nuova TARI in quanto, oltre agli ormai noti problemi della predisposizione dei piani finanziari secondo il nuovo metodo ARERA, i Comuni dovrebbero attendere il 31 maggio per conoscere quali sono le utenze non domestiche che hanno optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico. Quest’ultima rappresenta un’informazione indispensabile per una corretta determinazione delle tariffe, poiché incide direttamente sul gettito del tributo comunale e per esperienza possiamo affermare che un mese di tempo per l’elaborazione dati sarebbe un tempo da velocista. Se a questa procedura, che dovrebbe essere applicabile a regime e non solo per il 2021, aggiungiamo la possibilità concreta che nel prossimo decreto imprese dovrebbero essere stanziati i fondi per le riduzioni da concedere alle attività coinvolte dal Covid, di cui ancora non se ne conosce l’entità, le amministrazioni verranno messe a dura prova per dare luce alla nuova Tari.

 

Roma 02.04.2021

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11
Aug

Studi professionali: da quando saranno inseriti nella categoria “banche e assicurazioni”?

L’impegnativo anno 2020 porta con sé delle importanti novità anche in ambito Ta.Ri., tra cui spicca l’articolo 58-quinquies del Dl 124/2019 che prevede con decorrenza dal 01.01.2020 che gli “studi professionali” la cui paternità è affidata unicamente al codice ATECO, vengano estratti dalla categoria “uffici, agenzie e studi professionali” e innestati nella categoria “banche e istituti di credito” con conseguente fisiologica riduzione dell’onere a carico dell’utente rispetto al passato. L’emergenza sanitaria per COVID-19 ha stravolto il primo semestre del 2020 su ogni fronte, influendo anche sulla struttura amministrativa che regola e gestisce la Ta.Ri., impattando sulle disposizioni normative già ratificate che si accavallano con le nuove misure a carattere d’urgenza come per esempio le riduzioni post lockdown. Nei nostri recenti approfondimenti mensili abbiamo descritto più nel dettaglio gli ammortizzatori offerti dal Governo a supporto delle amministrazioni locali, comprensibilmente e diffusamente in difficoltà, nell’adempiere i propri oneri in questo contesto emergenziale, scatenando un susseguirsi di proroghe e deroghe. Su tutte le misure varate dal Governo, ricordiamo il comma 5 dell’articolo 107 del Dl 18/2020, meglio conosciuto Decreto Cura Italia, con il quale si è introdotta la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe già applicate nel 2019, con la condizione che entro il 31 dicembre 2020 venga determinato e approvato il nuovo piano economico-finanziario (Pef) e nel caso di un eccedenza del costo del servizio, la stessa, venga ridistribuita sulle tre annualità che seguiranno a decorrere dal 2021 compreso. Questo come altri provvedimenti hanno creato le condizioni fisiologiche per rimandare nuovamente il termine di adeguamento al nuovo metodo tariffario dettato da ARERA. Anche in questo scenario non mancano le eccezioni, come il Comune di Bologna che ha già approvato il nuovo PEF e deliberato le tariffe TARI 2020 con il contestuale aggiornamento delle categorie alle nuove disposizioni. Tuttavia, la gran parte delle amministrazioni locali, legittimamente e in conformità rispetto a quanto concesso dal Governo, sta procedendo con la riconferma delle tariffe TARI 2019, ed è proprio in questo contesto che emerge una confusione normativa che impatta sull’oggetto del nostro approfondimento. Infatti, fino alla data del 31.12.2019 gli studi professionali erano compresi nella tariffa “uffici e agenzie e studi professionali” mentre con le nuove disposizioni di cui sopra, dal 2020 verranno inseriti nella categoria “banche ed istituti di credito”. Il passaggio previsto dalla categoria degli “studi professionali” dovrebbe, a rigor di logica, essere effettuato d’ufficio dalle singole amministrazioni con l’applicazione della tariffa 2019 nella nuova categoria di appartenenza “banche, istituti di credito e studi professionali”. In questo scenario in cui si intrecciano, categorie e tariffe, il dilemma è stabilire quale sarà l’onere della tassa rifiuti che gli studi professionali dovranno corrispondere nel 2020, se quindi stante l’applicazione delle tariffe 2019 il passaggio di categoria avverrà in questo momento oppure verrà rimandato successivamente alla redazione del PEF, aspetto i cui effetti verranno trattati a breve. La norma Cura Italia non ha dato alcuna indicazione in merito e c’è da immaginare che ciascuna amministrazione adotti un proprio modus operandi. A tal proposito anche se indirettamente è intervenuto l’IFEL, rispondendo ad un quesito posto da un Comune della provincia di Taranto. Secondo la Fondazione, la conferma delle tariffe 2019 implicherebbe la classificazione delle utenze non domestiche secondo i parametri dell’anno precedente quindi per quanto concerne la TARI degli studi professionali, il dovuto dovrebbe essere determinato secondo i parametri ante Dl 124/2019.Così facendo, considerato che l’orientamento di Comuni che rientrano in questa fattispecie procederanno con l’emissione di un acconto TARI 2020 pari a circa il 75% del dovuto su base annuale, e solo dopo aver approvato le tariffe dell’anno corrente emetteranno il conguaglio TARI 2020, si prospetta il rischio concreto che con la sola rata di acconto, il titolare di uno studio professionale corrisponda più dell’effettivo dovuto per l’intera annualità, configurando così il diritto di rimborso delle somme versate in eccedenza innescando un meccanismo che genererà un ulteriore onere amministrativo a carico delle amministrazioni che dovranno ulteriormente ricalcolare, compensare, rimborsare.Se le linee guida in questa fase di passaggio non sono del tutto chiare, quello che è certo ed inequivocabile è che della nuova categoria «banche, istituti di credito e studi professionali» si dovrà tener conto nella redazione del Pef 2020 e in sede di approvazione del bilancio di previsione, il cui termine è stato prorogato al prossimo 30 settembre con la conversione del DL 34/2020. Contestualmente i Consigli comunali, in base all’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, dovranno approvare aliquote e tariffe, pertanto non è escluso che sino a quella data possano arrivare ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Roma, 07 agosto 2020

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06
Jul

EMERGENZA COVID-19: GLI ADEGUAMENTI AL NUOVO METODO TARIFFARIO.

Le regole stabilite da ARERA nell’ultimo trimestre 2019 sono state rese più elastiche a seguito dell’emergenza sanitaria, infatti con la delibera n. 238 del 23 giugno 2020 sono stati previsti elementi di flessibilità per gli Enti Territorialmente Competenti (ETC) nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, in considerazione degli effetti diretti ed indiretti dell’emergenza COVID-19.Nella struttura del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), secondo quanto previsto dalla recente deliberazione, si “potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020, dovuti alla gestione dell'emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate”.Il provvedimento pubblicato a fine giugno, si è reso dunque necessario sia per garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dalla situazione emergenziale del primo semestre 2020, sia per applicare i princìpi descritti nella precedente delibera n. 158 del 5 giugno 2020. In tale circostanza, ARERA aveva ravvisato una prima necessità d’intervento e rimodulazione del nuovo metodo tariffario, introducendo misure eccezionali ed urgenti volte a ridurre, per quanto possibile, gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria. Gli effetti negativi scatenati dal COVID-19 sulle attività economiche sono più che mai concreti, e si studiano misure per compensarli: con la delibera 238/2020 gli ETC che intendono applicare una riduzione dei corrispettivi variabili a sostegno delle utenze non domestiche colpite da misure restrittive, potranno richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020. Per poter accedere al cosiddetto “Conto emergenza COVID-19” gli ETC ed i pertinenti gestori dovranno presentare apposita richiesta entro il 30 settembre 2020 corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000 che attesti la presenza dei requisiti formali e sostanziali descritti nella delibera. Verificata la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni, la CSEA provvederà, entro il 31 ottobre 2020, ad erogare gli importi ai rispettivi beneficiari i quali, a loro volta, si impegnano a restituire le somme comprensive d’interesse in tre annualità a partire dal 2021. Gli elementi di flessibilità del nuovo MTR riguardano però anche la rideterminazione delle entrate tributarie relative alle componenti di costo fisso e variabile per gli anni 2020 e 2021, tra cui quelle aventi natura previsionale, destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi. Contestualmente, per il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, la delibera 238/2020 aggiorna i parametri e precisa che il coefficiente ?192020 applicato per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio, a seguito dell'emergenza sanitaria, «può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%», anche per ottemperare alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità consistenti soprattutto nell’intensificazione dei servizi di igiene urbana. Nello specifico, gli adempimenti riguardano le misure sanitarie atte a garantire la massima tutela «della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo». Tra gli altri adempimenti straordinari sono compresi: l'aumento della frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti; l'attivazione dei servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; oltre alle attività di igienizzazione, sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree soggette a una maggiore frequentazione. Di conseguenza gli ETC, oltre alla relazione di cui al comma 4.5 del MTR, possono aggiungere “le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell’emergenza da COVID-19 nell’anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio”. L’auspicio di tutte le parti in causa è che l’intervento di ARERA sia definitivo e non necessiti di ulteriori modifiche o precisazioni, così da permettere alle Amministrazioni locali poter aggiornare i propri metodi tariffari alle nuove disposizioni, risolvendo i problemi di scadenze e proroghe che hanno caratterizzato il primo semestre del 2020.

Roma, 30 giugno 2020

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17
Jun

L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E GLI EFFETTI SULLA TA.RI.

Il contributo della Velia Nobili a supporto di aziende ed enti locali. di Marco Fosco e Robert Brideson “Il presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.” - “La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Regna sovrano in tutti questi casi il concetto di “fruibilità del bene”. Queste disposizioni sono le fondamenta di qualsiasi regolamento comunale adottato e approvato per la disciplina della tariffa rifiuti, in osservanza a quanto previsto dalla norma istitutiva, la Legge 147/2013, e spesso sono richiamate nelle ordinanze di Cassazione laddove si vuole ribadire che la tassa è dovuta per il semplice fatto che il locale sia a disposizione dell’utente. È giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui è del tutto irrilevante che il locale sia chiuso per scelta del detentore e non produca temporaneamente rifiuti, poiché permane la potenzialità all’utilizzo. Di contro però gli stessi regolamenti comunali stabiliscono che “non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i locali e le aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile, per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore”. Ed è tra le due facce della stessa medaglia che si stanno delineando gli interventi tariffari dei singoli Comuni, che non possono ignorare la chiusura imposta al 90% delle aziende italiane con l’emanazione dei noti DPCM dell’emergenza COVID-19. La stessa ARERA, l’autorità decretata alle funzioni di regolazione e di controllo dei sistemi tariffari, con la delibera n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 introduceva “le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19”. Più precisamente con tale provvedimento si prevedevano dei fattori di rettifica per le specifiche utenze non domestiche ben identificabili -da codice ATECO- assoggettate a sospensione, parziale o totale. Inoltre, sempre con la stessa delibera si delineavano specifiche forme di tutela per le utenze domestiche in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti. A questa impostazione dettata da ARERA ha fatto eco l’IFEL con una nota di approfondimento del 31 maggio 2020 in cui ha evidenziato diverse criticità della delibera 158/2020 e contestualmente ha fornito le linee guida semplificate per i Comuni al fine di strutturare gli interventi agevolativi Ta.Ri. da emergenza COVID-19. Procedendo con ordine, come approfondito dall’autorevole testata giornalistica “Il Sole 24 Ore” del 2 giugno 2020, la delibera dell’Autorità è intervenuta definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione della Ta.Ri., che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche costrette alla chiusura per effetto delle disposizioni contenute nei DPCM. Per fare ciò ARERA ha ripartito le attività identificabili nei codici ATECO in quattro gruppi: “1) sottoposte a sospensione e successivamente riaperte; 2) sottoposte a sospensione e ancora chiuse alla data del 5 maggio; 3) sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa; 4) sospese autonomamente o ridimensionate per calo della domanda quindi per scelta volontaria dei titolari”. In ordine alle categorie d’appartenenza l’autorità aveva previsto una riduzione della parte variabile tramite la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura., a fronte di una riduzione dei costi del servizio svolto nella fase emergenziale in cui la raccolta è risultata più agevole e veloce causa negozi e imprese chiuse e quindi in assenza di traffico. È proprio su questo che interviene l’approfondimento IFEL: la proiezione delle riduzioni elaborata da ARERA tiene conto dei coefficienti Kd deliberati dai Comuni in attuazione della facoltà di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi, e non sono quelli del Dpr 158/99. Lo stesso Decreto adottato nei regolamenti comunali per la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie Ta.Ri. di appartenenza, da cui non si ha evidenza dei codici ATECO citati nella delibera di ARERA. Per un allineamento tra i due criteri di catalogazione, gli uffici comunali preposti dovrebbero estrarre una visura camerale per ogni utenza non domestica presente in banca dati ed inserire manualmente i parametri della riduzione, operazione impossibile solo da immaginare. Per ovviare a tali criticità, l’IFEL evidenziando che la delibera n. 158/2020 ARERA rappresenta il livello minimo che i Comuni sono tenuti a rispettare, ma nulla impedisce di andare oltre le prescrizioni della stessa, ad esempio riducendo anche la quota fissa della tariffa, suggerisce di applicare le agevolazioni previste dall’ARERA direttamente sulla quota variabile della tariffa piuttosto che agire a monte sui coefficienti Kd. l’IFEL intende dunque rimandare il tutto alla procedura già nota delle agevolazioni TARI, la cui competenza è dei Comuni e per la quale l’iter procedurale è già noto e collaudato. In questo scenario si inserisce l’attività dello Studio Velia Nobili rivolta a tutte le attività che sono state coinvolte dai provvedimenti governativi di sospensione e chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid-19 a seguito della quale verrà presentata un’istanza di riduzione sulla Ta.Ri. ordinariamente dovuta, che dovrà essere proporzionalmente rapportata ai giorni di chiusura. Il nostro Studio da sempre attento alla corretta applicazione del tributo, grazie al suo know-how decennale, si propone come collettore tra imprese e amministrazioni locali al fine di ottenere la corretta determinazione del dovuto ai fini Ta.Ri. cercando di agevolare il più possibile le attività degli uffici coinvolti.

 

Roma, 05 giugno 2020

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11
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