L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E GLI EFFETTI SULLA TA.RI.
Il contributo della Velia Nobili a supporto di aziende ed enti locali. di Marco Fosco e Robert Brideson “Il presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.” - “La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Regna sovrano in tutti questi casi il concetto di “fruibilità del bene”. Queste disposizioni sono le fondamenta di qualsiasi regolamento comunale adottato e approvato per la disciplina della tariffa rifiuti, in osservanza a quanto previsto dalla norma istitutiva, la Legge 147/2013, e spesso sono richiamate nelle ordinanze di Cassazione laddove si vuole ribadire che la tassa è dovuta per il semplice fatto che il locale sia a disposizione dell’utente. È giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui è del tutto irrilevante che il locale sia chiuso per scelta del detentore e non produca temporaneamente rifiuti, poiché permane la potenzialità all’utilizzo. Di contro però gli stessi regolamenti comunali stabiliscono che “non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i locali e le aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile, per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore”. Ed è tra le due facce della stessa medaglia che si stanno delineando gli interventi tariffari dei singoli Comuni, che non possono ignorare la chiusura imposta al 90% delle aziende italiane con l’emanazione dei noti DPCM dell’emergenza COVID-19. La stessa ARERA, l’autorità decretata alle funzioni di regolazione e di controllo dei sistemi tariffari, con la delibera n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 introduceva “le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19”. Più precisamente con tale provvedimento si prevedevano dei fattori di rettifica per le specifiche utenze non domestiche ben identificabili -da codice ATECO- assoggettate a sospensione, parziale o totale. Inoltre, sempre con la stessa delibera si delineavano specifiche forme di tutela per le utenze domestiche in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti. A questa impostazione dettata da ARERA ha fatto eco l’IFEL con una nota di approfondimento del 31 maggio 2020 in cui ha evidenziato diverse criticità della delibera 158/2020 e contestualmente ha fornito le linee guida semplificate per i Comuni al fine di strutturare gli interventi agevolativi Ta.Ri. da emergenza COVID-19. Procedendo con ordine, come approfondito dall’autorevole testata giornalistica “Il Sole 24 Ore” del 2 giugno 2020, la delibera dell’Autorità è intervenuta definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione della Ta.Ri., che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche costrette alla chiusura per effetto delle disposizioni contenute nei DPCM. Per fare ciò ARERA ha ripartito le attività identificabili nei codici ATECO in quattro gruppi: “1) sottoposte a sospensione e successivamente riaperte; 2) sottoposte a sospensione e ancora chiuse alla data del 5 maggio; 3) sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa; 4) sospese autonomamente o ridimensionate per calo della domanda quindi per scelta volontaria dei titolari”. In ordine alle categorie d’appartenenza l’autorità aveva previsto una riduzione della parte variabile tramite la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura., a fronte di una riduzione dei costi del servizio svolto nella fase emergenziale in cui la raccolta è risultata più agevole e veloce causa negozi e imprese chiuse e quindi in assenza di traffico. È proprio su questo che interviene l’approfondimento IFEL: la proiezione delle riduzioni elaborata da ARERA tiene conto dei coefficienti Kd deliberati dai Comuni in attuazione della facoltà di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi, e non sono quelli del Dpr 158/99. Lo stesso Decreto adottato nei regolamenti comunali per la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie Ta.Ri. di appartenenza, da cui non si ha evidenza dei codici ATECO citati nella delibera di ARERA. Per un allineamento tra i due criteri di catalogazione, gli uffici comunali preposti dovrebbero estrarre una visura camerale per ogni utenza non domestica presente in banca dati ed inserire manualmente i parametri della riduzione, operazione impossibile solo da immaginare. Per ovviare a tali criticità, l’IFEL evidenziando che la delibera n. 158/2020 ARERA rappresenta il livello minimo che i Comuni sono tenuti a rispettare, ma nulla impedisce di andare oltre le prescrizioni della stessa, ad esempio riducendo anche la quota fissa della tariffa, suggerisce di applicare le agevolazioni previste dall’ARERA direttamente sulla quota variabile della tariffa piuttosto che agire a monte sui coefficienti Kd. l’IFEL intende dunque rimandare il tutto alla procedura già nota delle agevolazioni TARI, la cui competenza è dei Comuni e per la quale l’iter procedurale è già noto e collaudato. In questo scenario si inserisce l’attività dello Studio Velia Nobili rivolta a tutte le attività che sono state coinvolte dai provvedimenti governativi di sospensione e chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid-19 a seguito della quale verrà presentata un’istanza di riduzione sulla Ta.Ri. ordinariamente dovuta, che dovrà essere proporzionalmente rapportata ai giorni di chiusura. Il nostro Studio da sempre attento alla corretta applicazione del tributo, grazie al suo know-how decennale, si propone come collettore tra imprese e amministrazioni locali al fine di ottenere la corretta determinazione del dovuto ai fini Ta.Ri. cercando di agevolare il più possibile le attività degli uffici coinvolti.
Roma, 05 giugno 2020
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