La nuova Tari: gli effetti del Dlgs. 116/2020
Il restyling della Tari, inevitabile a seguito delle modifiche sostanziali apportate nel settembre 2020 al Testo Unico Ambientale (T.U.A.), sta prendendo definitivamente forma. Come noto il Dlgs. 116/2020 ha rivoluzionato alcuni punti cardine della Normativa Nazionale dei rifiuti al fine di recepire quanto predisposto dalla Direttiva UE n. 2018/851, intervenendo in modo radicale sui contenuti della parte IV dell’originario D.Lgs. n.152/2006. Una sostanziale novità riguarda la definizione di rifiuto urbano nella quale vengono ricompresi oltre ai rifiuti prodotti dalle utenze domestiche anche i rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dalle utenze non domestiche e quelli che per caratteristiche sono simili per qualità ai rifiuti domestici. Recepita questa definizione di rifiuto urbano, il nuovo comma 10 dell’art.238 del Dlgs 152/2006 stabilisce che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”. Le modalità per la comunicazione del distacco dal servizio pubblico sono demandate a ciascun Comune o Ente gestore che provvederà ad emanare apposito regolamento, mentre per quanto concerne le tempistiche, il comma 5 dell’art. 30 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) ha stabilito che la scelta delle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ciascun anno. Seppur tortuosa, la strada da percorrere, con una pandemia in corso e la metodologia ARERA da rispettare, sembra essere ben delineata, ma non è proprio tutto così semplice come lasciano intendere. Alla data del 31 maggio si va infatti ad aggiungere un altro termine perentorio stabilito dal Dl 41/2021 e a cui dovranno sottostare tutti gli enti locali, ovvero la scadenza del 30 giugno per l’adozione delle tariffe Tari all’interno del Pef. Le due scadenze ravvicinate rischiano di complicare l’iter procedurale della nuova TARI in quanto, oltre agli ormai noti problemi della predisposizione dei piani finanziari secondo il nuovo metodo ARERA, i Comuni dovrebbero attendere il 31 maggio per conoscere quali sono le utenze non domestiche che hanno optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico. Quest’ultima rappresenta un’informazione indispensabile per una corretta determinazione delle tariffe, poiché incide direttamente sul gettito del tributo comunale e per esperienza possiamo affermare che un mese di tempo per l’elaborazione dati sarebbe un tempo da velocista. Se a questa procedura, che dovrebbe essere applicabile a regime e non solo per il 2021, aggiungiamo la possibilità concreta che nel prossimo decreto imprese dovrebbero essere stanziati i fondi per le riduzioni da concedere alle attività coinvolte dal Covid, di cui ancora non se ne conosce l’entità, le amministrazioni verranno messe a dura prova per dare luce alla nuova Tari.
Roma 02.04.2021